Incentivi Fotovoltaico

BONUS FISCALE 2014

Il DL 63/2013 in vigore e' stato prorogato al 31 dicembre 2014 le detrazioni IRPEF del 50%sulle spese di ristrutturazione edilizia. Nel bonus fiscale rientra anche l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici,  purché non si produca energia a fini commerciali ma solo per i bisogni energetici dell’abitazione.  La detrazione si applicherà quindi anche all’istallazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominali.  Il bonus Non è cumulabile con altri incentivi previsti per il Fotovoltaico
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la R.M. 22/E/2013, ha chiarito che la detrazione IRPEF vale per le spese di realizzazione di impianti fotovoltaici, affrontate al 31 Dicembre 2014 (al di fuori di questo periodo vale la detrazione nella misura prevista prima del decreto sviluppo 2012), il termine e' stato esteso a fine anno dal nuovo Decreto Legge del Governo.

 

Come ottenere il bonus

Per ottenere la detrazione bisogna conservare i documenti in grado di comprovare acquisto e avvenuta installazione dell’impianto, oltre alle abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia o, in assenza di necessità dell’abilitazione amministrativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come previsto dall’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non spetta invece al contribuente attestare l’entità del risparmio energetico

 

SCAMBIO POSTO

 

Con lo scambio sul posto, opzione che dal 27 agosto 2012, con l'entrata in vigore del V Conto Enegia, non sarà più incentivata, l’impianto fotovoltaico lavora in regime di interscambio con la rete elettrica locale. Sottoscrivendo tale opzione è possibile immettere solo quello che non si consuma istantaneamente e quello che si immette va al GSE. L’energia di cui si ha bisogno viene invece acquistata dal Gestore pagando una normale bolletta.

Non si scambia più l’energia ma si immette e, per quanto immesso, si riceve un contributo in conto scambio. Contemporaneamente si acquista l’energia dal Gestore. Il rimborso del GSE è pari al valore minimo tra il valore attribuito all’energia immessa e quello pagato al gestore per l’acquisto dell’energia.

Al termine di ciascun anno si effettua il conguaglio facendo la differenza tra le immissioni e i prelievi di energia dalla rete.

Se il saldo è negativo verrà addebitato in bolletta;

se il saldo è positivo il credito di energia resterà valido per sempre.
Questa soluzione è particolarmente vantaggiosa se l’impianto è dimensionato in modo tale da produrre un quantitativo di energia elettrica minore o uguale all’energia elettrica consumata.

Grazie alla Delibera ARG/elt 74/08 lo scambio sul posto è possibile per impianti fotovoltaici fino ad un massimo di 200 kWp.